Statuto

«A.S.A.V., Associazione Scaligera Assistenza Vittime di Reato ETS»

Conformemente a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in data 18 settembre 2023 l’Assemblea straordinaria dei soci ha approvato all’unanimità il nuovo statuto.

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DGR N. 21 del 09/01/2024

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato:
“A.S.A.V. ASSOCIAZIONE SCALIGERA ASSISTENZA VITTIME DI REATO ETS”. Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in Stradone Antonio Provolo, 28 nel Comune di Verona, cap. 37123.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2) STATUTO

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3) EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art. 4) INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’organizzazione non ha scopo di lucro ed esercita attività di aiuto, ascolto, assistenza alle vittime di qualsiasi reato nel rispetto della Direttiva 29/2012 e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale collaborando con altre forze sociali e con le istituzioni che si propongono di migliorare normative e interventi pubblici in materia di giustizia penale, soprattutto laddove questi interventi siano volti ad assicurare maggiore attenzione alle vittime di reato.
L’associazione trae spunto anche dai principi della Restorative Justice che ha come fine, qualora possibile, la riparazione degli effetti lesivi del reato sulla vittima e ai suoi familiari e alla società stessa, senza trascurare le esigenze di responsabilizzazione dell’autore di reato.
L’ A.S.A.V. opera per realizzare iniziative finalizzate a concretizzare strumenti e applicazioni della giustizia penale più attente alla dimensione personale e sociale delle vittime di reato, oltre a sensibilizzare la società civile e le Istituzioni verso queste tematiche. L’Associazione si concentra sulla figura della vittima di reato con lo scopo di favorire, studiare e promuovere forme di assistenza che limitino o impediscano la marginalizzazione che il sistema-giustizia può generare su questi soggetti.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 comma 1 lett. W) D.lgs. 117/17);
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 comma 1 lett. V) D.lgs. 117/17);
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 comma 1 lett. h) D.lgs. 117/17).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • gestione di un centro di ascolto che fornisce gratuitamente alla vittima di reato ascolto attivo, sostegno emotivo, informazioni, assistenza in materia di diritti delle vittime di reato, orientamento e accompagnamento ai servizi che amministrano la giustizia e ai servizi di assistenza specialistica che operano sul territorio come previsto negli art. 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
  • tutela dei diritti delle vittime di qualsiasi tipo di reato, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, in coerenza con quanto disposto dal D.L. n. 212 del 15 dicembre 2015 recante “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”- Legge Europea 2015-2016, attraverso opera di advocacy;
  • promozione della cultura della legalità;
  • attività volte ad incentivare e favorire la riparazione sociale, le misure alternative alla detenzione carceraria, la facilitazione dei processi di mediazione e/o risarcimento tra reo e vittima;
  • adesione, collaborazione e promozione dell’Associazione Rete Dafne Italia (Rete Nazionale dei Servizi per l’Assistenza alle Vittime di Reato), condividendone le finalità istituzionali;
  • promuovere in Regione Veneto, collaborando con Rete Dafne Italia, l’avvio di servizi di assistenza alle vittime di reato e supportarli favorendo lo scambio di esperienze.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
L’Associazione può altresì esercitare attività diverse, non previste da quelle dell’art. 5 CTS, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite dal Consiglio Direttivo.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 7) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art 8) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi 1000,00 € annui e, comunque, solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo e previa verifica della capienza economica sul conto corrente dell’Associazione, sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
L’Associazione assicura tutti volontari, associati e non, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Il volontario viene registrato nel libro dei volontari.

Art 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10) GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio direttivo
  • Presidente
  • Organo di controllo
  • Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11) ASSEMBLEA

L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 12) COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13) CONVOCAZIONE

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

Art. 14) ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 16) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da 3 componenti, eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’organizzazione;
  • attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17) IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea al Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Presidente è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.
Il Presidente qualora sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni delega uno tra i componenti del Consiglio Direttivo a svolgere, di volta in volta, singole azioni.

Art. 18) ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17.
L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei  principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19) RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 20)  I BENI

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 21) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22) BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23) BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 24) CONVENZIONI

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

Art. 25) PERSONALE RETRIBUITO

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26) RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati e gli associati volontari, su possibile richiesta dell’interessato e autorizzazione del consiglio Direttivo che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27) RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 28) ASSICURAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 30) LIBRI SOCIALI
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, e degli altri organi sociali;
  • il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 31) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 32) NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.